Al momento stai visualizzando [Caso Risolto] – Opposizione a decreto ingiuntivo per crediti professionali

  • Località: Bologna
  • Importo richiesto dal professionista: €75.000
  • Importo finale ridotto: €15.000

Il caso

Un imprenditore emiliano, titolare di una piccola azienda di consulenza informatica, ha ricevuto la notifica di un decreto ingiuntivo da parte di un commercialista per €75.000, relativo a presunte parcelle non pagate per servizi contabili e fiscali prestati negli ultimi tre anni.

L’importo richiesto comprendeva: ✔ Prestazioni professionali fatturate.
Interessi moratori.
Spese legali.

Il cliente, sorpreso dall’entità della somma, si è rivolto al nostro studio per verificare la fondatezza delle pretese avanzate dal creditore, ritenendo che alcune fatture riguardassero prestazioni mai eseguite o sproporzionate rispetto al lavoro svolto.

La strategia difensiva

Il team dello Studio Spina & Nobili, dopo un’attenta analisi della documentazione, ha riscontrato numerose criticità nella richiesta del professionista. Abbiamo esaminato:

Contratti di incarico sottoscritti.
Fatture emesse dal commercialista.
Comunicazioni intercorse via email e PEC.
Documentazione contabile e fiscale elaborata.

Dall’analisi preliminare è emerso che:

Mancava un contratto scritto che specificasse in modo chiaro le prestazioni oggetto dell’incarico e i relativi compensi.
✔ Alcune prestazioni fatturate non erano mai state richieste o eseguite.
✔ Le tariffe applicate erano superiori ai parametri previsti dalla normativa vigente.
✔ Le parcelle non erano state preventivamente approvate dal cliente.

Sulla base di queste irregolarità, il nostro studio ha predisposto una memoria difensiva dettagliata e depositato l’atto di opposizione entro i 40 giorni previsti dalla legge.

I motivi dell’opposizione

L’opposizione si è basata su quattro punti fondamentali:

Mancanza di contratto scritto: in assenza di un contratto formale, le richieste del professionista dovevano essere valutate sulla base dei parametri forensi stabiliti per i compensi professionali.
Prestazioni non eseguite: alcune attività fatturate non risultavano supportate da documentazione e non erano mai state svolte.
Tariffe sproporzionate: le somme richieste superavano i limiti stabiliti dai parametri ministeriali.
Mancata approvazione delle parcelle: le parcelle non erano state sottoposte al cliente per accettazione preventiva, come richiesto dalla normativa.

Alla prima udienza, il Tribunale di Bologna ha accolto le eccezioni preliminari e rigettato la richiesta del creditore di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Il giudice ha disposto una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) per verificare la congruità delle somme richieste.

La consulenza tecnica d’ufficio (CTU)

Il CTU nominato dal giudice ha analizzato nel dettaglio la documentazione e ha confermato gran parte delle irregolarità evidenziate nella nostra memoria difensiva:

✔ Circa €30.000 delle somme richieste si riferivano a prestazioni mai eseguite o prive di riscontro documentale.
✔ Altri €20.000 risultavano calcolati applicando tariffe superiori ai parametri ministeriali.
✔ Le restanti somme erano state fatturate senza previa approvazione del cliente.

L’esito della controversia

Dopo la relazione del CTU, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo che ha previsto:

Riduzione del debito da €75.000 a €15.000.
Piano di pagamento rateale in 12 mesi.
Rinuncia del creditore agli interessi moratori e alle spese legali.
Cancellazione del decreto ingiuntivo dal registro dei protesti.

Questo risultato ha consentito al nostro cliente di tutelare la propria liquidità aziendale e preservare i rapporti con fornitori e clienti senza ulteriori aggravi economici.

Perché affidarsi al nostro studio?

L’opposizione a un decreto ingiuntivo per crediti professionali richiede:

Competenza in diritto contrattuale, per contestare richieste indebite.
Esperienza nell’analisi contabile e fiscale, per individuare errori nei conteggi e nelle parcelle.
Capacità di agire tempestivamente, in quanto l’opposizione deve essere proposta entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.


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