Il dipartimento di diritto bancario di ODI segnala una recente decisione emessa dall’Arbitro Bancario e Finanziario in favore di un cliente. La decisione assume una particolare rilevanza in quanto afferma il principio che la richiesta degli estratti conto non è soggetta al limite temporale decennale poiché tale documentazione costituisce un resoconto delle operazioni del conto; del resto, gli estratti conto neppure “rappresentano la «documentazione inerente le singole operazioni», secondo il disposto del citato art. 119, comma 4, TUB, ma costituiscono, esclusivamente, per il cliente un resoconto sulle movimentazioni di conto che, ai sensi del secondo comma dell’art. 119 TUB, viene inviato al cliente con regolare periodicità”.
Pertanto in virtù di tale decisione gli Istituti di Credito non potranno più trincerarsi dietro l’istituto della prescrizione.
“In considerazione di ciò, è indirizzo uniforme di questo Arbitro che, nei casi in cui l’intermediario ammetta di non poter produrre la documentazione richiesta (poiché ad esempio smarrita), trattandosi di obbligazione di dare una cosa specifica, l’inadempimento in questione ha carattere definitivo; onde, il Collegio non può che dare atto dell’estinzione dell’obbligazione di cui trattasi per impossibilità sopravvenuta, ex art. 1257 c.c., per fatto imputabile al debitore (cfr., ad es., ABF Milano, n. 8318/2020; ABF Bari, n. 6879/2020, secondo cui “l’impossibilità sopravvenuta dell’obbligazione di consegnare la documentazione contrattuale per il suo smarrimento, in assenza di prova almeno indiziaria di caso fortuito o forza maggiore, non può essere qualificata quale causa non imputabile di estinzione della stessa, trattandosi di “un disservizio che inerisce alla sfera organizzativa e di controllo della banca medesima”; ABF Roma, n. 12048/2018).”